Art. 9 · Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
ProtocolloTitolo XI

Art. 9

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Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

In vigore dal 25 lug 1997
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità della Georgia o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all', paragrafo 2; o c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse chiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
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