Protocollo›Titolo XI
Art. 5
110 / 119Consegna/Notifica
In vigore dal 25 lug 1997
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l', paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-5