Art. 5 · Consegna/Notifica
ProtocolloTitolo XI

Art. 5

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Consegna/Notifica

In vigore dal 25 lug 1997
Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l', paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-5