Art. 11 · Esperti e testimoni
ProtocolloTitolo XI

Art. 11

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Esperti e testimoni

In vigore dal 25 lug 1997
Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. 2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorità richiedente nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-11