Protocollo›Titolo XI
Art. 1
106 / 119Definizioni
In vigore dal 25 lug 1997
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-1