Art. 92
AccordoTitolo XI

Art. 92

92 / 119
In vigore dal 25 lug 1997
1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversi relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati un'unica parte nella controversia. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti. 4. Il consiglio di cooperazione può stabilire norme di procedura per la composizione delle controversie.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-92