Art. 91
AccordoTitolo XI

Art. 91

91 / 119
In vigore dal 25 lug 1997
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: le misure applicate dalla Georgia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Georgia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini georgiani o tra società o imprese georgiane. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-91