Art. 89
AccordoTitolo XI

Art. 89

89 / 119
In vigore dal 25 lug 1997
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Georgia; - convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo; - raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottate a New York il 10 giugno 1958.
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