Accordo›Titolo XI
Art. 86
86 / 119In vigore dal 25 lug 1997
È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento georgiano e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-86