Accordo›Titolo XI
Art. 84
84 / 119In vigore dal 25 lug 1997
Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-84