Art. 84
AccordoTitolo XI

Art. 84

84 / 119
In vigore dal 25 lug 1997
Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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