Art. 76
AccordoTitolo IX

Art. 76

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In vigore dal 25 lug 1997
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Georgia i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse. La cooperazione può comprendere: - scambi di informazioni e di esperienze nel settore della conservazione e della tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico) e dei musei; - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori culturali; - traduzione di opere letterarie.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-76