Accordo›Titolo II
Art. 7
27 / 119In vigore dal 25 lug 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Georgia, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE, ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-7