Art. 68 · Cooperazione statistica
AccordoTitolo VI

Art. 68

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Cooperazione statistica

In vigore dal 25 lug 1997
Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Georgia. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico georgiano ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunità fornisce a tal fine alla Georgia l'assistenza tecnica necessaria.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-68