Art. 63 · Turismo
AccordoTitolo VI

Art. 63

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Turismo

In vigore dal 25 lug 1997
Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-63