Accordo›Titolo VI
Art. 59
59 / 119Servizi postali e telecomunicazioni
In vigore dal 25 lug 1997
Servizi postali e telecomunicazioni
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e di commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- promuovere lo sviluppo di progetti in materia di telecomunicazioni e di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-59