Accordo›Titolo VI
Art. 54
54 / 119Istituzione e formazione
In vigore dal 25 lug 1997
Istituzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Georgia, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Georgia, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;
- la mobilità degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione postlaurea degli interpreti;
- la formazione dei giornalisti;
- la formazione degli insegnanti.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata secondo le rispettive procedure; se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Georgia al programma TEMPUS della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-54