Art. 52 · Prodotti minerari e materie prime
AccordoTitolo VI

Art. 52

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Prodotti minerari e materie prime

In vigore dal 25 lug 1997
Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarda principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-52