Accordo›Titolo VI
Art. 47
47 / 119Cooperazione industriale
In vigore dal 25 lug 1997
Cooperazione industriale
1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Georgia per ristrutturare la propria industria;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e di adeguate prassi commerciali;
- la tutela dell'ambiente;
- riconversione del complesso militare-industriale.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-47