Art. 44
AccordoTitolo V

Art. 44

44 / 119
In vigore dal 25 lug 1997
1. Oltre a quanto previsto all', la Comunità fornisce alla Georgia l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione e l'applicazione della legislazione in materia di concorrenza, in particolare per quanto riguarda: - gli accordi e le associazioni tra imprese e le pratiche concertate che possono avere l'effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza, - l'abuso di una posizione dominante sul mercato da parte di una o più imprese, - gli aiuti di stato che hanno l'effetto di falsare la concorrenza, - i monopoli di stato a carattere commerciale, - le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, - la valutazione e il controllo dell'applicazione delle leggi in materia di concorrenza e i modi per garantirne l'osservanza. 2. Le Parti convengono di consultarsi sul modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-44