Accordo
Art. 40
19 / 119In vigore dal 25 lug 1997
Fatto salvo il disposto dell', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa nel senso che dia diritto:
- ai cittadini degli Stati membri o della Georgia di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Georgia o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società georgiane di impiegare cittadini georgiani sul territorio della Comunità;
- alle controllate o sedi secondarie georgiane di società comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Georgia;
- alle società georgiane o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società georgiane di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini georgiani che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- alle società comunitarie o alle sedi secondarie o controllate georgiane di società comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-40