Accordo
Art. 29
8 / 119In vigore dal 25 lug 1997
1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell': le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto .
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell', il governo della Georgia informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Georgia di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. La Comunità può chiedere alla Georgia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione in Georgia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite in Georgia più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite in Georgia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Storico versioni
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