Art. 101
AccordoTitolo XI

Art. 101

101 / 119
In vigore dal 25 lug 1997
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europera del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Georgia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-101