Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996. 123 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA U Art. 23 ARTICOLO 23 1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati mem Art. 24 ARTICOLO 24 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 100, le disposizioni dell'articol Art. 25 ARTICOLO 25 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società georgian Art. 26 ARTICOLO 26 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti non è im Art. 27 ARTICOLO 27 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 28 ARTICOLO 28 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società Art. 29 ARTICOLO 29 1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali Art. 30 ARTICOLO 30 1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad a Art. 31 ARTICOLO 31 Le Parti collaborano al fine di sviluppare in Georgia un settore terziario ori Art. 32 ARTICOLO 32 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso Art. 33 ARTICOLO 33 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in fun Art. 34 ARTICOLO 34 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 35 ARTICOLO 35 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo vieta a Art. 36 ARTICOLO 36 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo a Art. 37 ARTICOLO 37 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 38 ARTICOLO 38 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso Art. 39 ARTICOLO 39 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 40 ARTICOLO 40 Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II Art. 41 ARTICOLO 41 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi Art. 42 ARTICOLO 42 1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Geo titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che Art. 4 ARTICOLO 4 Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Georgia, in par titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 5 ARTICOLO 5 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e inten Art. 6 ARTICOLO 6 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consigl Art. 7 ARTICOLO 7 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, Art. 8 ARTICOLO 8 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del comitat titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 9 ARTICOLO 9 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favori Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per Art. 11 ARTICOLO 11 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 12 ARTICOLO 12 1. Le merci originarie della Georgia sono importate nella Comunità in esenzion Art. 13 ARTICOLO 13 Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 14 ARTICOLO 14 1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantità ta Art. 15 ARTICOLO 15 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle di Art. 16 ARTICOLO 16 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle imp Art. 17 ARTICOLO 17 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 18 ARTICOLO 18 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 19 ARTICOLO 19 Gli scambi di materiali nucleari si effettuano in base alle disposizioni del t titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI
Art. 20 ARTICOLO 20 1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato memb Art. 21 ARTICOLO 21 Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le c Art. 22 ARTICOLO 22 Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V COOPERAZIONE LEGISLATIVA
Art. 43 ARTICOLO 43 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut Art. 44 ARTICOLO 44 1. Oltre a quanto previsto all'articolo 43, la Comunità fornisce alla Georgia titolo VI COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 45 ARTICOLO 45 1. La Comunità e la Georgia istituiscono una cooperazione economica per favori Art. 46 Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi Art. 47 Cooperazione industriale Art. 48 Edilizia Art. 49 Promozione e tutela degli investimenti Art. 50 Commesse pubbliche Art. 51 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità Art. 52 Prodotti minerari e materie prime Art. 53 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 54 Istituzione e formazione Art. 55 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 56 Energia Art. 57 Ambiente Art. 58 Trasporti Art. 59 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 60 Servizi finanziari Art. 61 Sviluppo regionale Art. 62 Cooperazione sociale Art. 63 Turismo Art. 64 Piccole e medie imprese Art. 65 Informazione e comunicazione Art. 66 Tutela dei consumatori Art. 67 Dogane Art. 68 Cooperazione statistica Art. 69 Economia Art. 70 Politica monetaria titolo VII COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE
Art. 71 ARTICOLO 71 Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento titolo VIII COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLEGALI
E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE
Art. 72 ARTICOLO 72 Le Parti collaborano al fine di prevenire attività illegali quali: - attività Art. 73 Riciclaggio del denaro Art. 74 Droga Art. 75 Immigrazione illegale titolo IX COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 76 ARTICOLO 76 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo X COOPERAZIONE FINANZIARIA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA TECNICA
Art. 77 ARTICOLO 77 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 78, Art. 78 ARTICOLO 78 Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis come previsto dal Art. 79 ARTICOLO 79 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabili Art. 80 ARTICOLO 80 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 81 ARTICOLO 81 È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 82 ARTICOLO 82 1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 83 ARTICOLO 83 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito Art. 84 ARTICOLO 84 Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 85 ARTICOLO 85 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relaz Art. 86 ARTICOLO 86 È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente Art. 87 ARTICOLO 87 1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlament Art. 88 ARTICOLO 88 Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 89 ARTICOLO 89 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 90 ARTICOLO 90 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prend Art. 91 ARTICOLO 91 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispos Art. 92 ARTICOLO 92 1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 93 ARTICOLO 93 Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali approp Art. 94 ARTICOLO 94 Il trattamento riservato alla Georgia in base al presente accordo non può comu Art. 95 ARTICOLO 95 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Georgia, da un lato, Art. 96 ARTICOLO 96 Fintantochè le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel tratta Art. 97 ARTICOLO 97 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di Art. 98 ARTICOLO 98 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'ad Art. 99 ARTICOLO 99 Gli allegati, I, II, III, IV, e V e il protocollo costituiscono parte integran Art. 100 ARTICOLO 100 Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti eq Art. 101 ARTICOLO 101 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i t Art. 102 ARTICOLO 102 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del pr Art. 103 ARTICOLO 103 L'originale del presente accordo, redatto nelle lingue danese, finlandese, fr Art. 104 ARTICOLO 104 Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Art. 105 ARTICOLO 105 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata Protocollo
titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Accoglimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Applicazione Art. 14 Complementarietà Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360