Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 20 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223#art-1