Art. 2 · LEGGE 1 luglio 1997, n. 206

Art. 2

LEGGE 1 luglio 1997, n. 206

In vigore dal 22 lug 1997
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno recata dall', comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997); il relativo riparto è disposto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con le regioni interessate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Note all': - Il testo dell', comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), è il seguente: "3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362". - La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)".
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