Art. 27
LEGGE 24 giugno 1997, n. 196
In vigore dal 19 lug 1997
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli , valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
c) dall', pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 giugno 1997
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all', comma 1:
- Il testo dell'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finananza pubblica per l'anno 1997), è il seguente:
"Art. 29-quater (Integrazione del Fondo occupazione). - 1. Il Fondo di cui all', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Storico versioni
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