Art. 1
In vigore dal 6 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;202#art-rd-1