Art. 17 · SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Convenzione

Art. 17

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SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In vigore dal 6 lug 1997
SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l'esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-17