Art. 1
In vigore dal 6 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-rd-1