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Art. 9
9 / 20Applicazione di leggi e regolamenti
In vigore dal 6 lug 1997
Applicazione di leggi e regolamenti
1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, alla sosta o alla partenza dal proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, ovvero relativi al servizio ed alla navigazione di tale aeromobile mentre si trova nel proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tale aeromobile al momento del suo arrivo o della sua partenza, ovvero durante la sua permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, alla sosta o alla partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, saranno osservati da, o per conto di detti passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente all'arrivo o alla partenza, ovvero durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
3. Nessuna delle due Parti Contraenti può accordare alcuna preferenza alla propria compagnia aerea rispetto alla compagnia aerea dell'altra Parte Contraente nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti di cui al presente Articolo.
Storico versioni
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