Accordo
Art. 8
8 / 20Tariffe
In vigore dal 6 lug 1997
Tariffe
1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applicherà per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo debito conto di tutti i fattori connessi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente.
3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti almeno novanta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo periodo potrà essere ridotto, subordinatamente all'assenso di dette autorità.
4. Tale consenso può essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorità aereonautiche ha espresso la propria disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, come previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, la tariffa sarà considerata approvata. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto nel paragrafo 3, le autorità aereonautiche potranno concordare che il periodo entro il quale dovrà essere notificata l'eventuale disapprovazione sia inferiore ai trenta giorni.
5. Se non sarà possibile concordare una tariffa conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile previsto dal paragrafo 4 del presente Articolo, una autorità aereonautica notificherà all'altra autorità aereonautica il suo disaccordo circa una tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le autorità aereonautiche di qualsiasi altro Stato il cui consiglio esse considerano utile, si adopereranno al fine di fissare la tariffa di comune accordo.
6. Se le autorità aereonautiche non riescono a concordare nessuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrato 3 del presente Articolo, ovvero a fissare nessuna tariffa ai sensi del paragrafo 5 del presente Articolo, la controversia sarà composta in base alle disposizioni dell' del presente Accordo.
7. Una tariffa stabilità in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a che non sarà stata fissata una nuova tariffa.
Storico versioni
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