Accordo
Art. 7
7 / 20Esercizio dei diritti
In vigore dal 6 lug 1997
Esercizio dei diritti
1. Le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente godranno di pari ed eque possibilità di svolgere i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente con i servizi forniti da quest'ultima sulle stesse rotte o su parte di esse.
3. I servizi convenuti forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere strettamente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro scopo primario sarà quello di offrire una capacità adeguata a far fronte alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti.
4. La Compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporrà all'approvazione delle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo contenenti le informazioni relative al tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.
5. Nessuna delle due Parti Contraenti limiterà unilateralmente le operazioni della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, tranne nei casi previsti dal presente Accordo, ovvero in base alle condizioni invariabili eventualmente contemplate nella Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-7