Accordo
Art. 4
4 / 20Designazione ed autorizzazione delle Compagnie Aeree
In vigore dal 6 lug 1997
Designazione ed autorizzazione delle Compagnie Aeree
1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concederà immediatamente alla compagnia aerea designata la relativa autorizzazione di esercizio.
3. Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente possono.chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare loro di possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio di servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero di imporre quelle condizioni che essa ritiene necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all' del presente Accordo, in ogni caso in cui detta Parte Contraente non abbia avuto prova che parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, ovvero da suoi cittadini.
5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà stata in tal modo designata ed autorizzata, potrà iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi convenuti, a condizione che la compagnia aerea osservi le disposizioni applicabili del presente Accordo.
Storico versioni
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