Accordo
Art. 3
3 / 20Concessione di diritti
In vigore dal 6 lug 1997
Concessione di diritti
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati al presente Accordo, al fine di istituire e svolgere servizi aerei sulle rotte specificate in Allegato al presente Accordo (qui di seguito denominati i "servizi convenuti" e le "rotte specificate").
2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:
a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza farvi scalo;
b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi
non commerciali; e
c) nell'esercizio di servizi sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti indicati nella tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o diretti verso altri punti specificati.
3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sarà intesa nel senso di conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, dietro compenso o per noleggio,.a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
4. Nel caso in cui, a causa di conflitti armati, disordini o sviluppi politici, ovvero circostanze particolari e insolite, la compagnia aerea designata di una Parte Contraente non sia in grado di svolgere un servizio sulla rotta normale, l'altra Parte Contraente si adopererà al meglio per agevolare la continuità dello svolgimento di tale servizio, riorganizzando adeguatamente tali rotte e concedendo anche diritti per il periodo che può essere necessario facilitare le operazioni possibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-3