Accordo
Art. 15
15 / 20Composizione delle controversie
In vigore dal 6 lug 1997
Composizione delle controversie
In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per comporla mediante negoziato.
2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo tramite negoziato, potranno concordare di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non pervengono ad un accordo in tal senso, su richiesta di.una Parte Contraente, la controversia sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente, ed il terzo designato dai due arbitri cosi nominati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un altro arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ha ricevuto dall'altra una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di sottoporre la controversia ad arbitrato di detto tribunale; il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Se una delle Parti Contraenti non nominerà un arbitro entro il periodo specificato, oppure se il terzo arbitro non verrà nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potrà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, nominare un arbitro o più arbitri, a seconda del caso. In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato terzo e fungerà da Presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti Contraenti si conformeranno a qualunque decisione espressa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Qualsiasi controversia relativa a qualsiasi tipo di dazi doganali e qualsiasi altro onere fiscale non verrà in nessun caso sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale di cui al pragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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