Art. 8
Trattato

Art. 8

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In vigore dal 3 lug 1997
Le Alte Parti contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste nonché l'armonizzazione delle rispettive legislazioni nel campo economico. Le Alte Parti contraenti collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attività economica, nonché nei settori dell'agricoltura, sanità, cultura, scienza, ricerca, tecnologia. La Repubblica italiana è disponibile a fornire all'Ucraina la propria consulenza nel campo dell'organizzazione e gestione dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e creditizia. Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere il trattamento della nazione più favorita alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie. Le Alte Parti contraenti riconosceranno ed applicheranno i lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi.
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