Art. 18
Trattato

Art. 18

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In vigore dal 3 lug 1997
Le Alte Parti contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare. Esse intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.
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