Art. 22
Trattato

Art. 22

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In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali delle due Parti. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio debbano essere restituite all'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-22