Art. 17
Trattato

Art. 17

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In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti svilupperanno la reciproca collaborazione nel campo delle scienze e delle tecnologie avanzate. Esse attribuiscono un'importanza particolare alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei due suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione a livello europeo nei campi menzionati nel presente articolo, assecondando l'inserimento di enti slovacchi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.
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