Art. 1
Trattato

Art. 1

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In vigore dal 3 lug 1997
TRATTATO SUI RAPPORTI DI AMICIZIA E DI COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SLOVACCA La Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca, d'ora innanzi delle "le Parti Contraenti", riallacciandosi alle tradizioni di amicizia e di collaborazione tra i loro popoli, riaffermando il loro attaccamento ai valori universali di pace, libertà e democrazia; rispettose degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e decise a rafforzarne l'autorità; intenzionate a rispettare tutti gli impegni derivanti dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e gli altri documenti della CSCE; sospinte dai cambiamenti politici, economici e sociali verificatisi in Europa; determinate a superare definitivamente la divisione dell'Europa e a costruire un assetto nel continente permanentemente basato sulla giustizia, sul pluralismo e sull'economia di mercato; decise a collaborare, nell'interesse comune dell'Europa, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente; sottolineando l'importanza dello sviluppo della collaborazione tra la Repubblica Slovacca e le Comunità Europee; desiderose di contribuire all'avvicendamento tra i popoli europei, alla loro migliore conoscenza e comprensione anche mediante una più stretta collaborazione da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo alla Iniziativa Centro-Europea; desiderose di sviluppare e di approfondire ulteriormente la loro collaborazione in ogni settore; fermamente intenzionate ad applicare gli accordi e trattati internazionali stipulati tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e già entrati in vigore; hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue: Le Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in uno spirito di mutua comprensione, rispetto e amicizia. Esse agiranno in modo da promuovere un'ampia collaborazione in ogni campo e si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli di entrambi i Paesi. Esse si sforzeranno per contribuire all'avvento di un'Europa nella quale i diritti dell'uomo, le libertà fondamentali ed i principi di democrazia e dello stato di diritto siano pienamente rispettati.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-1