Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.
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