Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.
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Trattato
Art. 1 TRATTATO SUI RAPPORTI DI AMICIZIA E DI COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPU Art. 2 Articolo 2 Conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta dell'Organizzazione dell Art. 3 Articolo 3 Le Parti Contraenti rafforzeranno la loro collaborazione nel settore della sicu Art. 4 Articolo 4 Qualora si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di Art. 5 Articolo 5 Le Parti Contraenti si adopereranno per il raggiungimento, tramite accordi effi Art. 6 Articolo 6 Le Parti Contraenti concordano che il processo di riforme verso l'economia di m Art. 7 Articolo 7 Le Parti Contraenti esprimono la convinzione che l'associazione della Repubblic Art. 8 Articolo 8 Le Parti Contraenti terranno consultazioni regolari sulle questioni internazion Art. 9 Articolo 9 Le Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i Par Art. 10 Articolo 10 Le Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione tra gli enti territoriali e Art. 11 Articolo 11 Le Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle or Art. 12 Articolo 12 Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della loro cooperazione economica Art. 13 Articolo 13 Al fine di favorire la transizione dell'economia slovacca verso il mercato, le Art. 14 Articolo 14 Le Parti Contraenti si sforzeranno di ampliare i collegamenti tra i due Paesi Art. 15 Articolo 15 Le Parti Contraenti si adopereranno per il miglioramento e l'ampliamento dei s Art. 16 Articolo 16 Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nel setto Art. 17 Articolo 17 Le Parti Contraenti svilupperanno la reciproca collaborazione nel campo delle Art. 18 Articolo 18 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Re Art. 19 Articolo 19 Le Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati Art. 20 Articolo 20 Coscienti dell'importanza che presentano gli scambi culturali per la mutua com Art. 21 Articolo 21 Le Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patr Art. 22 Articolo 22 Le Parti Contraenti collaboreranno per combattere il traffico illegale dei ben Art. 23 Articolo 23 Le Parti Contraenti si impegnano a rendere possibile l'apprendimento della lin Art. 24 Articolo 24 Le Parti Contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli Art. 25 Articolo 25 Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti tra i loro cittadini, parti Art. 26 Articolo 26 Le Parti Contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilu Art. 27 Articolo 27 Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le s Art. 28 Articolo 28 Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scamb Art. 29 Articolo 29 Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. Esso verrà Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360