Convenzione
Art. 8
5 / 84Relazioni con altre convenzioni
In vigore dal 21 giu 1997
Relazioni con altre convenzioni
1. Le Parti promuovono il coordinamento delle attività svolte in virtù della Convenzione e, se ne sono Parti, in virtù di altri accordi internazionali pertinenti, segnatamente la Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla biodiversità, al fine di trarre il miglior profitto dalle attività previste da ogni accordo pur evitando i doppioni. Le Parti incoraggiano l'esecuzione di programmi comuni, in particolare nell'ambito della ricerca, della formazione, del monitoraggio nonché della raccolta e dello scambio d'informazioni, nella misura in cui queste attività possano aiutare a raggiungere gli obiettivi degli accordi in questione.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non incidono affatto sui diritti e sugli obblighi di qualsiasi Parte connessi ad un accordo bilaterale, regionale o internazionale cui quest'ultima si sia vincolata prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-8