Convenzione
Art. 6
3 / 84Obblighi dei Paesi Parte sviluppati
In vigore dal 21 giu 1997
Obblighi dei Paesi Parte sviluppati
Oltre agli obblighi generali loro imposti dall', i Paesi sviluppati Parte s'impegnano a:
(a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l'azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progrediti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
(b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d'Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità;
(c) favorire la mobilizzazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell';
(d) incoraggiare la mobilizzazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e
(e) favorire e facilitare l'accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacità appropriate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-6