Art. 40 · Testi autentici
ConvenzioneParte SESTA

Art. 40

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Testi autentici

In vigore dal 21 giu 1997
Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Parigi, il 17 giugno millenovecentonovantaquattro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-40