Convenzione›Parte SESTA
Art. 36
36 / 84Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 1997
Entrata in vigore
1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
2. Nei riguardi di qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che la ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito da parte di questo Stato o di questa organizzazione d'integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-36