Convenzione›Parte QUINTA
Art. 31
31 / 84Adozione e emendamenti di allegati
In vigore dal 21 giu 1997
Adozione e emendamenti di allegati
1. Qualsiasi nuovo allegato alla Convenzione e qualsiasi emendamento a un allegato sono proposti e adottati secondo la procedura prevista dall' per gli emendamenti alla Convenzione, a condizione tuttavia che qualsiasi nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o qualsiasi emendamento a un allegato concernente l'attuazione a livello regionale deve, per essere adottato, ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti della regione interessata presenti e votanti come previsto dal presente articolo.
L'adozione o l'emendamento di un allegato è notificato dal depositario a tutte le Parti.
2. Qualsiasi allegato che non sia un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale, o qualsiasi emendamento di un allegato che non sia un emendamento ad un allegato concernente l'attuazione a livello regionale, che è stato adottato conformemente al paragrafo 1, entra in vigore sei mesi dopo la data in cui il depositario ne ha notificata l'adozione alle Parti, nei riguardi di tutte le Parti alla Convenzione, eccettuate quelle che, nell'intervallo, hanno notificato per scritto al depositario di non accettare detto allegato o detto emendamento. L'allegato o l'emendamento entra in vigore, nei riguardi delle Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno che segue la data in cui il depositario riceve la notifica di tale ritiro.
3. Qualsiasi nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o qualsiasi emendamento di un allegato concernente l'attuazione a livello regionale adottato conformemente al paragrafo 1 entra in vigore sei mesi dopo la data in cui il depositario ne ha notificata l'adozione nei riguardi di tutte le Parti della Convenzione, ad eccezione di:
(a) qualsiasi Parte che, in quest'intervallo di sei mesi, ha notificato per scritto al depositario di non accettare il nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o l'emendamento all'allegato concernente l'attuazione a livello regionale e, in questi casi, questo allegato o questo emendamento entra in vigore nei riguardi delle Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione il novantesimo giorno che segue la data di ricezione da parte del depositario della notifica di questo ritiro; e
(b) qualsiasi Parte che, conformemente al paragrafo 4 dell', ha fatto una dichiarazione relativa ai nuovi allegati concernenti l'attuazione a livello regionale o agli emendamenti agli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale e, in questi casi, l'allegato o l'emendamento entra in vigore nei riguardi di questa Parte il novantesimo giorno che segue la data in cui essa ha depositato presso il depositario il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione di tale allegato o di tale emendamento, o il suo strumento d'adesione.
4. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento a un allegato implica l'adozione di un emendamento alla Convenzione, tale allegato o tale emendamento a un allegato entra in vigore soltanto quando l'emendamento alla Convenzione entra esso stesso in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-31