Art. 25 · Costituzione di una rete d'istituzioni, d'organismi e di organi esistenti
ConvenzioneParte QUARTA

Art. 25

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Costituzione di una rete d'istituzioni, d'organismi e di organi esistenti

In vigore dal 21 giu 1997
Costituzione di una rete d'istituzioni, d'organismi e di organi esistenti 1. Il Comitato della scienza e della tecnologia prende, sotto il controllo della Conferenza delle Parti, disposizioni affinché sia effettuato un censimento e una valutazione delle reti, istituzioni, organismi e organi esistenti, disposti a costituire le unità di una rete. Tale rete concorre all'attuazione della Convenzione. 2. In funzione dei risultati dei lavori di censimento e di valutazione di cui al paragrafo 1, il Comitato della scienza e della tecnologia formula raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti i mezzi per facilitare e consolidare l'associazione delle unità in rete, segnatamente ai livelli locale e nazionale, per l'esecuzione dei compiti menzionati agli -19. 3. Tenuto conto di queste raccomandazioni, la Conferenza delle Parti: (a)determina quali sono le unità nazionali, subregionali, regionali ed internazionali che meglio si prestano ad una associazione in rete e formula raccomandazioni concernenti la procedura e lo scadenzario delle operazioni; (b) determina quali sono le unità meglio situate per facilitare e consolidare la costituzione di tali reti a tutti i livelli.
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