Convenzione›Parte TERZA
Art. 15
15 / 84Allegati concernenti l'attuazione a livello regionale
In vigore dal 21 giu 1997
Allegati concernenti l'attuazione a livello regionale
Gli elementi da integrarsi nei programmi d'azione sono scelti e adattati in funzione delle caratteristiche socio-economiche, geografiche e climatiche dei Paesi Parte o delle regioni colpite, nonché del loro livello di sviluppo. Direttive per l'elaborazione dei programmi d'azione, che precisano l'orientamento e il contenuto di questi ultimi per le differenti subregioni e regioni, sono formulate negli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-15