Art. 5 · Impegni e obblighi dei Paesi Parte sviluppati
Allegato IParte SESTA

Art. 5

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Impegni e obblighi dei Paesi Parte sviluppati

In vigore dal 21 giu 1997
Impegni e obblighi dei Paesi Parte sviluppati 1. Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtù degli della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati conferiscono priorità ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e in questo ambito: (a) li aiutano a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccità, tra l'altro fornendo loro risorse finanziarie e/o di altro tipo, e/o facilitando loro l'accesso a tali risorse, nonché favorendo e finanziando il trasferimento, l'adattamento e l'accesso alle tecnologie e alle capacità ecologicamente appropriate e/o facilitandone il finanziamento, come deciso di comune intesa e conformemente alle loro politiche nazionali, tenendo conto del fatto ch'essi hanno assurto a strategia centrale l'eliminazione della povertà; (b) continuano a stanziare risorse importanti e/o aumentano le risorse per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità; e (c) li aiutano a rafforzare le loro capacità per permetter loro di migliorare il quadro istituzionale, nonché i loro mezzi scientifici e tecnici, la raccolta e l'analisi d'informazioni e la ricerca-sviluppo al fine di lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità. 2. Gli altri Paesi Parte possono fornire, a titolo volontario, tecnologie, conoscenze e capacità operative relative alla desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione. Il trasferimento di tali tecnologie, conoscenze e capacità operative è facilitato dalla cooperazione internazionale.
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