Allegato III›Parte SESTA
Art. 4
71 / 84Contenuto dei programmi d'azione nazionali
In vigore dal 21 giu 1997
Contenuto dei programmi d'azione nazionali
A seconda della loro rispettiva situazione, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, prevedere nel quadro dell'elaborazione delle loro strategie nazionali di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità in applicazione dell' della Convenzione, i campi d'attività seguenti:
(a) l'accrescimento delle capacità, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica, nonché le risorse e i meccanismi finanziari;
(b) l'eliminazione della povertà e il miglioramento della qualità della vita umana;
(c) la realizzazione della sicurezza alimentare e di uno sviluppo e di una gestione sostenibili delle attività agricole, dell'allevamento e della silvicoltura, nonché attività intersettoriali;
(d) la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare lo sfruttamento razionale dei bacini idrografici;
(e) la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle zone di elevata altitudine;
(f) la gestione e la conservazione razionali delle risorse in terre, e lo sfruttamento e l'utilizzazione efficaci delle risorse idriche;
(g) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccità;
(h) il consolidamento e/o la creazione nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccità di sistemi d'informazione, di valutazione e di assistenza operativa nonché di allarme precoce tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici, pedologici, economici e sociali;
(i) lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione razionale delle diverse fonti energetiche, compresa la promozione di energie sostitutive;
(j) la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica;
(k) la considerazione degli aspetti demografici in rapporto con la desertificazione e la siccità; e
(l) la creazione o il consolidamento dei quadri istituzionali e giuridici che permettano di applicare la Convenzione e intesi, tra l'altro, a decentralizzare le strutture e le funzioni amministrative legate alla desertificazione e alla siccità, con la partecipazione delle comunità colpite e della società in generale.
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